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Una delle domande che viene posta con maggiore frequenza ai tecnici della BDR Impianti srls per quanto riguarda il tema caldaie a Sassuolo è quella relativa alla manutenzione. Ogni quanto deve essere effettuata? Vediamo di fare un po’ di chiarezza sull’argomento, premettendo che tutti coloro che possiedono una caldaia nella propria abitazione devono effettuare con regolarità i controlli previsti obbligatoriamente dalla legge.

I tipi di controllo

Prima di tutto bisogna sapere che nel campo della termoidraulica, quando parliamo di caldaie, dobbiamo distinguere tra la revisione dell’impianto e il controllo che riguarda il risparmio energetico (quello che più comunemente viene chiamato controllo o prova dei fumi).

La frequenza dei controlli

La normativa di riferimento in questo campo è il DPR n. 74 del 2013, secondo il quale la revisione degli impianti, anche detta manutenzione ordinaria, è un’operazione necessaria al fine di garantire la sicurezza all’impianto stesso e la riduzione dell’inquinamento e di conseguenza favorire un risparmio energetico.

Il DPR indica che le operazioni di manutenzione ordinaria devono essere eseguite rigorosamente da ditte abilitate (in possesso delle apposite certificazioni nel campo della termoidraulica) e con la periodicità indicata nelle istruzioni tecniche fornite dalla ditta che ha installato l’impianto. Questo vuol dire che per sapere quando deve essere effettuata la revisione è sufficiente leggere le istruzioni d’uso dell’impianto installato. La ditta produttrice della caldaia deve indicare infatti la periodicità dei controlli in base alla tipologia di impianto e alla sua potenza, periodicità che può variare da 1 o 2 anni.

Un discorso a parte deve essere fatto per quanto riguarda la frequenza del controllo dell’efficienza energetica, quella che viene chiamata anche prova dei fumi. In questo caso a stabilire la periodicità dei controlli è l’allegato A del DPR n.74 del 2013, che riporta controlli annuali, biennali o quadriennali in base al genere di caldaia:

  • ogni 2 anni per impianti termici a combustibile liquido o solido con potenza inferiore o uguale a 100 kw;
  • ogni 4 anni per impianti a gas metano o GPL con potenza inferiore a uguale a 100 kw;
  • ogni anno per impianti termici a combustibile liquido o solido con potenza superiore a 100 kw;
  • ogni 2 anni per impianti a gas metano o GPL di potenza superiore a 100kw.